BANDO PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.) DISPONIBILI - RIAPERTURA TERMINI

Comune di San Michele Salentino Provincia di Brindisi. SETTORE TECNICO: BANDO PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.) DISPONIBILI E/O CHE...
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16/02/2024

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Comune di San Michele Salentino Provincia di Brindisi. SETTORE TECNICO: BANDO PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.) DISPONIBILI E/O CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI NEL COMUNE DI SAN MICHELE SALENTINO (EX L.R. N. 10/2014) – RIAPERTURA TERMINI. IL RESPONSABILE DEL SETTORE Visto il decreto sindacale n. 10 del 18/04/2023, di nomina a Responsabile del Settore tecnico, per le funzioni ed attribuzioni di cui agli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000; Vista la propria determinazione n. 66, R.G. n. 373 del 11.10.2023, con cui è stato approvato lo schema definitivo del presente bando e la relativa modulistica; Vista la propria determinazione n. 9, R.G. n. 78 del 16.02.2024, con cui è stata approvata la riapertura dei termini per la partecipazione al presente bando e la relativa modulistica; Vista la legge regionale n. 10 del 07/04/2014, e successive integrazioni e modificazioni; RENDE NOTO che è indetta, ai sensi della Legge Regionale n.10 del 07/04/2014 e ss.mm.ii., la riapertura dei termini del BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.) DISPONIBILI E/O CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI NEL COMUNE DI SAN MICHELE SALENTINO, fatte salve eventuali riserve di alloggi previste dalla legge. I cittadini interessati ad ottenere l’assegnazione di un alloggio E.R.P. (Edilizia Residenziale Pubblica) dovranno presentare domanda al Comune di San Michele Salentino su apposito modulo, allegato al presente bando, secondo i termini e le modalità contenute nel presente Bando di Concorso. Gli interessati possono partecipare ad una sola assegnazione in ambito Regionale. Articolo 1. REQUISITI PER L’ASSEGNAZIONE. La domanda di partecipazione al bando di concorso è presentata dal soggetto richiedente relativamente all’intero nucleo familiare. 1. Può presentare domanda per l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica: a. chi ha la cittadinanza italiana. Il cittadino straniero è ammesso in conformità a quanto previsto dall’articolo 40 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall’articolo 27, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo): · i cittadini di Stati membri dell’Unione Europea, purché in possesso di Attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell’Unione, ai sensi del D.Lgs. 06/02/07, n.30; · i cittadini stranieri extracomunitari, in conformità all’art.40 del D.L.25 luglio 1998, n.286 come modificato dall’art.27 co.1 della legge 30 luglio 2002, n.189 e s.m.i., in possesso di regolare permesso di soggiorno almeno biennale, in regola con le vigenti disposizioni in materia di immigrazione, che svolge regolare attività di lavoro subordinato o autonomo alla data di pubblicazione del presente bando; · i cittadini stranieri titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria, ai sensi dell’art.29 comma 3-ter del D.Lgs. n.251 del 19/11/2007; b. chi ha la residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di San Michele Salentino, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti produttivi nell’ambito del Comune di San Michele Salentino o di lavoratori emigrati all’estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale; c. chi non è titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato in qualsiasi località; ai fini della valutazione dell’adeguatezza dell’alloggio si applicano gli standard di cui all’articolo 10, comma 2 della Legge Regione Puglia n.10/2014; d. chi non ha già ottenuto l’assegnazione immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o l’attribuzione di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempreché l’alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno; e. chi fruisce di un reddito annuo complessivo, riferito al nucleo familiare, non superiore al limite di € 15.250,00 determinato ai sensi dell’art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e s.m.e.i. (Norme per l’edilizia residenziale) vigente al momento della scadenza del bando (“il reddito complessivo del nucleo familiare è diminuito di € 516,46 per ogni figlio che risulti essere a carico; qualora alla formazione del reddito predetto concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell’aliquota per ogni figlio che risulti essere a carico, sono calcolati nella misura del 60 per cento”). 2. Per essere considerati a carico i figli fino a 24 anni devono avere un reddito personale annuo (al lordo degli oneri deducibili) non superiore a € 4.000,00 (dal compimento del 25esimo anno di età il limite scende a €. 2.840,51). Il reddito di riferimento è quello imponibile relativo all’ultima dichiarazione fiscale, al lordo delle imposte ed al netto dei contributi previdenziali e degli assegnifamiliari. Oltre all’imponibile fiscale vanno computati tutti gli emolumenti, esclusi quelli non continuativi,quali pensioni e sussidi a qualsiasi titolo percepiti, nonché tutte le indennità,comprese quelle esentasse,fatta eccezione per le indennità di accompagnamento e l’assegno di cura per pazienti affetti da SLA/SMA e per pazienti nonautosufficientigravissimi. In sede di verifica delle dichiarazioni formulate nella domanda, nel caso di eventuale discordanza tra i redditi dichiarati e quelli accertati dal Comune del nucleo familiare richiedente, se il reddito accertato non supera il limite di reddito di partecipazione previsto dalla legge regionale n.10/2014 e nell’ipotesi che tale irregolarità sia un evidente errore materiale, gli interessati potranno essere comunque collocati utilmente in graduatoria e tale mancata corrispondenza potrà essere sanata con il “soccorso istruttorio” da parte del Comune. · La mancanza di reddito o lo stato di indigenza deve essere autocertificata ai sensi di legge e può essere anche documentata da certificato di disoccupazione rilasciato dall’Ufficio Provinciale del Lavoro.La falsa dichiarazione sui predetti stati comporta l’esclusione del richiedente dalla graduatoria, ai sensi del comma 4 dell’art. 6 della L.R. n. 10/2014. · chi non ha ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l’alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice. · Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita da coniugi, figli, affiliati e affidati con provvedimento del giudice con loro conviventi da almeno due anni. a. conviventi more uxorio; b. ascendenti, discendenti, collaterali fino al terzo grado; c. affini fino al secondo grado che dichiarano, nelle forme di legge, alla data di pubblicazione del bando, che la convivenza è finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e che siano inseriti nello stesso stato di famiglia, da almeno due anni dalla data di pubblicazione. 3. I requisiti devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente a quelli indicati alle lettere c), d), e f) di cui al comma 1, da parte degli altri componenti il nucleo familiare al momento della presentazione della domanda nonché al momento dell’assegnazione e devono permanere in costanza del rapporto. 4. La Giunta Regionale, in sede di localizzazione degli interventi, può stabilire particolari requisiti aggiuntivi per l’assegnazione di alloggi realizzati con finanziamenti destinati a specifiche finalità ovvero in relazione a peculiari esigenze locali. Articolo 2. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – ESCLUSIONI. 1. La domanda di partecipazione al presente bando va compilata utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dal Comune di San Michele Salentino ed acquisibile al sito internet istituzionale all’indirizzo http://www.comune.sanmichelesalentino.br.it, all’Albo Pretorio online o alla sezione Amministrazione Trasparente nell’area “Bandi di concorso”, ovvero in formato cartaceo presso l’Ufficio URP del Comune. La domanda di partecipazione, debitamente compilata in ogni sua parte nonché debitamente sottoscritta, deve contenere la copia di un documento d’identità in corso di validità del richiedente, deve essere corredata di tutta la necessaria ed idonea documentazione e deve tra l’altro indicare l’esatto indirizzo e recapito telefonico del richiedente. La domanda di partecipazione deve essere inviata perentoriamente entro le ore 12.00 del 22 marzo 2024 con una delle seguenti modalità: a. per via telematica mediante indirizzo personale di posta elettronica certificata (PEC), ovvero di un proprio delegato alla trasmissione, al seguente indirizzo PEC: segreteria.comune.sanmichelesal.br@pec.rupar.puglia.it, indicando l’oggetto: “BANDO DI CONCORSO PER ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI ERP 2023”; b. a mezzo raccomandata A.R., entro il termine ultimo previsto, indicando sulla busta la seguente dicitura: “BANDO DI CONCORSO PER ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI ERP 2023”; c. consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Michele Salentino – Via Pascoli n.1, indicando sulla busta la seguente dicitura: “BANDO DI CONCORSO PER ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI ERP 2023”. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione e/o integro in ogni sua parte entro l’orario e il giorno fissati come termine ultimo per la presentazione delle domande (per le raccomandate A/R farà fede la timbratura postale). Con la sottoscrizione della domanda il concorrente dichiara, sotto la sua responsabilità, di trovarsi nelle condizioni oggettive e soggettive in essa indicate e s’impegna a produrre, a richiesta e/o se necessario, l’idonea documentazione probatoria, anche del possesso dei requisiti, come previsto nel presente bando di concorso; inoltre, esonera l’operatore del sindacato/CAF/patronato da ogni responsabilità in merito all’eventuale assistenza fornita nella compilazione della stessa. Le dichiarazioni mendaci, oltre a determinare la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti mediante provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, sono punite ai sensi della legge penale e delle leggi speciali in materia di falsità degli atti. 2. Saranno escluse le domande: a. non firmate; b. prive della copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità, salva l’ipotesi in cui la domanda venga firmata digitalmente; c. pervenute al Protocollo comunale successivamente alla scadenza del termine previsto ovvero inviate tramite raccomandata A.R. o tramite PEC dopo lo stesso termine; d. in cui risulti il superamento del limite reddituale stabilito dal presente bando di concorso; e. nei casi di dichiarazioni mendaci, formazione od uso di atti falsi. Articolo 3. CONDIZIONI PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI. Sulla base delle condizioni oggettive e soggettive dichiarate e documentate ove necessario dal concorrente nella domanda sono attribuiti i seguenti punteggi, secondo il disposto dell’art. 5, comma 1, da a1) ad a16), della Legge Regionale n. 10/2014 e ss.mm.ii.: 1) reddito del nucleo familiare, determinato con le modalità di cui all’articolo 21, della Legge n. 457/1978 (vedi requisiti di ammissione al concorso punto 1.e), non superiore ai seguenti limiti: a) inferiore ad una pensione sociale (€ 5.983,64 annui): punti 4; b) inferiore ad una pensione minima INPS (€ 6.702,54 annui): punti 3; c) inferiore ad una pensione minima INPS più una pensione sociale (€12.686,18annui): punti 2. Nota bene: La mancanza di reddito o lo stato di indigenza deve essere autocertificato ai sensi di legge. La falsa dichiarazione sugli stati prima riportati, comporta l’esclusione del richiedente dalla graduatoria. 2

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Ultimo aggiornamento: 11/03/2025 17:56

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