Descrizione
IL RESPONSABILE DEL SETTORE I AFFARI GENERALI E PROGRAMMAZIONE
In conformità alle disposizioni del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., della L. 289/2002 e della L.R. 33/2006;
PREMESSO che è intendimento dell’Amministrazione Comunale favorire e divulgare la cultura dello sport, ritenendo i suoi valori come un potenziale strumento di aggregazione e di coesione sociale, che devono essere alla base dell’educazione di bambini e ragazzi, veri protagonisti del futuro della Comunità sanmichelana;
IN CONFORMITÀ alle disposizioni del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., della L. 289/2002 e della L.R. 33/2006, in esecuzione della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 23.12.2024 di “Ricognizione dei beni immobili di proprietà comunale suscettibili di alienazione e/o valorizzazione (art. 58 L. n. 133/2008): individuazione degli immobili disponibili - Approvazione Piano Alienazioni e/o Valorizzazioni anno 2025.”, al cui punto n. 4 dell’Allegato viene prevista la possibilità di locare/concedere/consegnare in comodato il “Bocciodromo comunale”, identificato al Fg. 8, P.lla 1127 C.E.U.;
CONSIDERATO CHE sono pervenute diverse richieste di società sportive in merito all'utilizzo dell'impianto sportivo de quo;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 07.04.2025 avente ad oggetto: “CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL BOCCIODROMO COMUNALE SITO IN SAN MICHELE SALENTINO ALLA VIA ALDO MORO”;
DATO ATTO:
- che l'art. 90 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289 recante "Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica", c. 25 prevede che: "Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 29 della presente legge, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione e' affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento";
- che la Legge Regionale 4 dicembre 2006 n. 33 e s.m.i. recante "Norme per lo sviluppo dello sport per tutti", all'art. 18 statuisce che: "La Regione, in attuazione dell’articolo 90, comma 25, della l. 289/2002, disciplina le modalità di affidamento a terzi degli impianti sportivi di proprietà degli enti pubblici territoriali. Rientrano nell’ambito di applicazione del presente titolo gli impianti sportivi di proprietà di enti pubblici territoriali non gestiti direttamente dagli enti medesimi, intesi quali strutture in cui possono praticarsi attività sportive di qualsiasi livello eventualmente associate ad attività ricreative e sociali di interesse pubblico.
L’uso degli impianti sportivi deve essere aperto a tutti i cittadini";
- che ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della già citata L.R. 33/2006, i soggetti cui affidare la gestione degli impianti sportivi sono individuati, in base a procedure a evidenza pubblica, tra coloro che presentano idonei requisiti e che garantiscono il perseguimento delle finalità di cui al predetto articolo 18 e che gli enti territoriali provvedono alla stipula di convenzioni che stabiliscono i criteri d’uso degli impianti sportivi, nel rispetto delle finalità di cui al presente titolo;
VISTI gli artt. 176 e ss. del D.lgs. 36/2023;
VISTE le Delibere ANAC n. 713 del 28/06/2016 e n. 1300 del 14/12/2016;
LETTE le indicazioni operative sul procedimento di scelta del contraente vengono fornite dall’A.N.A.C. nelle Linee Guida n. 4, approvate dal Consiglio con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
CONSIDERATO il parere n. 1903/2016 del Consiglio di Stato;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare gli artt. 11, 21-quinquies e 21-sexies;
VISTI gli artt. 1373 e ss. del Codice Civile;
LETTO il T.U.E.L. n. 267/2000;
LETTO lo Statuto Comunale;
Tutto ciò premesso,
RENDE NOTO
Che l’Amministrazione Comunale, in attuazione del principio di sussidiarietà, intende effettuare un’indagine di mercato prodromica alla concessione della gestione in oggetto ai sensi degli artt. 176 e ss. del D.lgs. 36/2023 avente il seguente contenuto:
- Categoria del servizio: CPV: 92610000-0 – Servizi di gestione di impianti sportivi;
- R.U.P.: Responsabile del Settore I Affari Generali e Programmazione - Dott. Martino CARRIERI;
- Durata della concessione: anni 3 (tre) dalla data di sottoscrizione e comunque non oltre il 30 settembre 2028;
- Canone annuo a base di gara: € 5.000,00 soggetto ad offerta in aumento (IVA esclusa, se dovuta), ai sensi del sottoscrivendo Contratto, il concessionario dovrà corrispondere un canone annuo al Comune di San Michele Salentino per la concessione, come risultante dall’offerta;
- Importo annuo oneri di sicurezza da interferenza (DUVRI): non sono previsti oneri da interferenza;
- Oggetto della concessione: il Comune di San Michele Salentino concede la gestione in via esclusiva, nel rispetto assoluto della destinazione d’uso, del bocciodromo sito in San Michele Salentino alla Via Aldo Moro. Onere esclusivo del concessionario sarà quello di dotarsi di tutte le licenze, autorizzazioni e concessioni amministrative, ad ogni modo definite e denominate, eventualmente necessarie per lo svolgimento dell’attività sportiva presso il l’impianto in oggetto.
Il concessionario si obbliga ad eseguire, a propria cura e spese, le opere di manutenzione ordinaria. Le opere di miglioria potranno essere invece effettuate dal concessionario solo previa espressa autorizzazione dell’Amministrazione comunale. Per l'affidamento di tali eventuali opere il concessionario dovrà rispettare le disposizioni del D. Lgs. n. 36/2023.
Le condizioni della concessione in gestione sono descritte e disciplinate nello schema di convenzione allegato al presente Avviso pubblico.
7. Requisiti di idoneità e capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione: possono presentare dichiarazione di interesse i seguenti soggetti:
a) operatori economici di cui all'art. 13, comma 6, allegato I.1 comma 1, lettera l), del D. Lgs. n. 36/2023 nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, (art. 65, comma 1 e 2, del D.lgs. n. 36/2023), che siano in possesso del seguente requisito di idoneità professionale: essere iscritti nel registro delle imprese presso la competente C.C.I.A.A. (ovvero presso i registri professionali dello Stato estero di residenza) per lo svolgimento di attività concernenti la pratica sportiva e/o di ricreazione per il tempo libero. Gli operatori economici che non siano tenuti all’obbligo di iscrizione presso la C.C.I.A.A. (ovvero presso i registri professionali dello Stato estero di residenza) possono partecipare alla presente gara a condizione che per legge possano svolgere il servizio oggetto di concessione ed il loro statuto preveda il perseguimento di finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e/o del tempo libero.
Rientrano tra i soggetti sopra indicati anche le società ed associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni di discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, le federazioni sportive nazionali.
b) gli operatori economici sopra elencati in possesso del prescritto requisito di idoneità professionale, possono partecipare anche in raggruppamento temporaneo, in consorzio ordinario di concorrenti, in forma di GEIE oppure in aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete. E’ consentita la partecipazione del raggruppamento temporaneo, del consorzio ordinario o delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete o del GEIE, anche se non ancora costituito ai sensi dell’art. 68, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023. In questi casi il requisito di idoneità professionale dovrà essere posseduto dalla sola capogruppo/mandataria.
Non è ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art. 104, co. 4, del D.lgs. n. 36/2023 per soddisfare il requisito di idoneità professionale di cui sopra richiesto per la partecipazione.
La Stazione Appaltante si riserva di richiedere la documentazione a comprova di quanto dichiarato.
I soggetti saranno ammessi unicamente se in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 94 del D.lgs. n. 36/2023 e ss. mm. ii. e qualora nei loro confronti non sussistano ipotesi di divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi della vigente normativa.
Non è ammessa la partecipazione, pena l’esclusione, dei concorrenti che hanno concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e che comunque hanno attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di San Michele Salentino, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di ciascuno di essi nei loro confronti, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego (divieto di contrattare di cui all’art. 53, c. 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001).
8. Numero minimo di operatori ammissibili: la stazione appaltante si riserva la più ampia facoltà di procedere all’aggiudicazione nel caso di una sola offerta; parimenti, si riserva di non procedere all’esperimento di gara, nel caso in cui siano state presentate meno di tre offerte.
9. Criterio di selezione per l’individuazione del soggetto concessionario: verranno ammessi gli operatori economici in possesso dei requisiti sopra indicati, che hanno presentato nel termine regolare dichiarazione di interesse. Successivamente, le Ditte saranno selezionate in base al criterio del miglior prezzo offerto in aumento rispetto al canone base annuo pari ad Euro 5.000,00.
Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti minimi di partecipazione sopra richiesti, dovranno far pervenire, perentoriamente, entro il giorno Mercoledì 23 Aprile 2025, alle ore 10:00, la loro offerta tramite invio alla casella di Posta Elettronica Certificata: segreteria.comune.sanmichelesal.br@pec.rupar.puglia.it o, in alternativa, consegnando la domanda a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di San Michele Salentino entro il suddetto termine.
All’offerta, sottoscritta mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata dal legale rappresentante del soggetto ovvero dai legali rappresentanti dei soggetti riuniti, dovrà essere allegata una fotocopia non autenticata di un documento di identità del/i sottoscrittore/i (art. 38, comma 3, D.P.R. n. 445/2000).
Eventuali dichiarazioni pervenute successivamente alla scadenza del termine assegnato sono irricevibili.
E’ in facoltà del soggetto allegare la documentazione a comprova del possesso del requisito minimo per la partecipazione, in originale o copia conforme.
Per informazioni è possibile rivolgersi al Settore I Affari Generali e Programmazione – Servizio Sport del Comune San Michele Salentino, Via Pascoli n° 1, Dott. Martino Carrieri, o al seguente recapito telefonico 0831/966026.
San Michele Salentino, lì 09.04.2025
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Martino Carrieri