Descrizione
IL RESPONSABILE DEL SETTORE I AFFARI GENERALI E PROGRAMMAZIONE
In conformità alle disposizioni del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., della L. 289/2002 e della L.R. 33/2006;
Premesso che è intendimento dell’Amministrazione Comunale favorire e divulgare la cultura dello sport, ritenendo i suoi valori come un potenziale strumento di aggregazione e di coesione sociale, che devono essere alla base dell’educazione di bambini e ragazzi, veri protagonisti del futuro della Comunità sanmichelana;
Tenuto conto che:
- il Palazzetto dello Sport comunale sito in Via Tintoretto, censito nel NCEU del Comune di San Michele Salentino al Fg. 2 P.lla 952 è teatro da diversi anni di competizioni sportive, in particolare calcistico-amatoriali, pallacanestro e volley organizzate da cittadini, uti singuli ovvero associati, e spesso collegate ad eventi, manifestazioni, memorial e tornei per sostenere i quali l’Amministrazione Comunale ha concesso il Patrocinio e l’uso dello Stemma Comunale;
- nel corso dell’anno pervengono sovente all’Amministrazione Comunale richieste da parte di cittadini, associazioni e società sportive dilettantistiche, al fine di poter fruire dell’impianto de quo per le predette finalità;
- il suddetto immobile è inoltre inserito nel Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni anno 2026, approvato, ai sensi dell’art. 58 della Legge n° 133/2008 e ss.mm.ii., con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 64 del 29/12/2025 e che lo stesso risulta cedibile, secondo il medesimo Piano, in locazione, concessione e comodato;
Considerato che la gestione del Palazzetto dello sport si esplica attraverso numerose attività, tra le quali:
- apertura e chiusura dell’impianto, custodia e pulizia, attività di segreteria, riscossione delle tariffe, manutenzione ordinaria nonché manutenzione straordinaria migliorativa a seguito di espressa autorizzazione da parte del Comune;
- organizzazione, gestione e promozione delle attività sportive compatibili con l’impianto, organizzazione e conduzione di corsi, centri estivi, allenamenti e gare;
Atteso che l’affidamento in via convenzionale di immobili, strutture, impianti, aree e locali pubblici – appartenenti al patrimonio indisponibile dell’Ente, ai sensi dell’articolo 826 del Codice Civile, quando siano o vengano, come nella specie, destinati al soddisfacimento dell’interesse della collettività allo svolgimento delle attività sportive – non è sussumibile nel paradigma della concessione di beni, ma struttura una concessione di servizi (tra cui TAR Lazio, Roma, sezione II, 27.03.2023, n. 5246; TAR Lombardia, Milano, sezione I, 24.02.2023, n. 485; TAR Lombardia, Milano, sezione V, 04.01.2024, n. 26);
Considerato che i servizi pubblici locali si distinguono in:
a) servizi pubblici locali di rilevanza economica, definiti, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 201/2022, come “servizi di interesse economico generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l’omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale”;
b) servizi pubblici locali privi di rilevanza economica, realizzati senza scopo di lucro (es. i servizi sociali, culturali e del tempo libero), che vengono resi con costi a totale o parziale carico dell’Ente locale;
Dato atto che ai fini della qualificazione di un servizio pubblico locale sotto il profilo della rilevanza economica non incide la valutazione fornita dalla pubblica Amministrazione ma occorre verificare in concreto se l’attività da espletare presenti o meno il connotato della ‘‘redditività’’, anche solo in via potenziale (Consiglio di Stato, sezione V, 27.08.2009, n. 5097);
Considerato che il Consiglio di Stato (sezione V, n. 1784 del 14.03.2022), nell’analisi della fattispecie dell’affidamento a terzi del servizio di gestione di un impianto sportivo con costi di gestione che pareggiano completamente i ricavi, ha dettagliato le seguenti considerazioni:
- la distinzione tra servizio economico di interesse generale e servizio non economico di interesse generale deve essere effettuata applicando anzitutto il criterio economico della remuneratività, intesa in termini di redditività anche solo potenziale, cioè come possibilità di coprire i costi di gestione attraverso il conseguimento di un corrispettivo economico nel mercato;
- il carattere della remuneratività, a sua volta, deve essere accertato facendo applicazione di una serie di indici quali la scelta organizzativa stabilita dall'Ente per soddisfare gli interessi della collettività, le caratteristiche dell'impianto, le specifiche modalità della gestione e i relativi oneri di manutenzione, il regime tariffario (libero ed imposto), nonché la praticabilità di attività accessorie;
Ritenuto che:
- il Palazzetto dello sport comunale presenti le caratteristiche di un impianto sportivo “con rilevanza economica” in quanto possiede, in virtù della possibilità di sviluppare importanti attività tariffarie in discipline sportive in costante crescita, la capacità di remunerare i fattori della produzione e di generare flussi di cassa tali da compensare il concessionario degli oneri sostenuti;
- la gestione diretta di tale impianto sportivo non risulta economicamente conveniente per l'Ente, come ben evidenziato con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 146 del 27.11.2025 avente ad oggetto: "Servizi pubblici a domanda individuale di competenza del Settore Affari Generali e Programmazione. Individuazione del tasso di copertura dei costi di gestione per l’anno 2026 e determinazione delle tariffe.";
Atteso, inoltre, che anche la fattispecie dell’appalto del servizio non si ritiene adeguata quale strumento per l’affidamento della gestione del Palazzetto, anche in base a quanto previsto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) nella deliberazione 14.12.2016 n. 1300;
Considerato, infatti, che l’A.N.A.C., con la deliberazione sopra citata, nel chiarire che la distinzione tra impianti sportivi con rilevanza economica e impianti privi di rilevanza economica deve essere considerata in relazione alla finalità di definire la tipologia di procedura di affidamento, ha individuato rispettivamente la concessione di servizi e l’appalto di servizi a seconda della rilevanza economica o meno dell’impianto da gestire;
Dato atto che:
- la modalità gestionale da valutare per il Palazzetto dello sport comunale è pertanto quella della concessione di servizi;
- la concessione dell’utilizzo dell’impianto sportivo in oggetto costituisce un elemento per la promozione della Comunità sotto il profilo della aggregazione sociale e della diffusione della pratica sportiva in genere e che, al fine di assicurarne e preservarne la conservazione in buono stato d’uso, si rende necessario provvedere alla individuazione di soggetti concessionari che si occupino della gestione e della conservazione del medesimo, in ossequio alle disposizioni contenute nel D.lgs. 36/2023 e, in particolare, nel Libro IV - Parte II rubricata “Dei Contratti di Concessione”;
Dato atto infatti che in linea di principio la cessione gratuita di un immobile comunale non può considerarsi una modalità tipica di valorizzazione del patrimonio in quanto non reca alcuna entrata all’Ente e costituisce un utilizzo non coerente con le finalità del bene o addirittura una fonte di depauperamento e dunque di danno patrimoniale per l’ente (Corte dei Conti, sezione controllo Veneto, deliberazione n. 33/2009/PAR);
Atteso che la sussistenza o meno dello scopo di lucro, inteso come attitudine a conseguire un potenziale profitto d’impresa, va accertata in concreto da parte dell’Amministrazione concedente, la quale dovrà attentamente verificare “non solo lo scopo o le finalità perseguite dall’operatore, ma anche e soprattutto le modalità concrete con le quali viene svolta l’attività che coinvolge l’utilizzo del bene pubblico messo a disposizione, alla stessa stregua del parametro che viene utilizzato, ad esempio, per valutare il carattere economico o meno dei servizi pubblici locali” (Corte dei Conti sezione Veneto/716/2012/PAR);
Dato atto che la Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per la Lombardia, nella deliberazione n. 251/2024/PAR del 17.12.2024, si è espressa in merito alla “facoltà per l’associazione concessionaria di far utilizzare e/o subaffittare a terzi tutto o parte dell’impianto nonché di ritenere integralmente i profitti” precisando che siffatta previsione richiede un’attenta e specifica ponderazione da parte dell’Amministrazione e che la configurabilità di siffatta clausola dovrà essere “attentamente scrutinata nell’ambito del complessivo Piano Economico-Finanziario (PEF) correlato alla stipulanda convenzione con l’associazione sportiva dilettantistica, ove il Comune sarà chiamato a valutare gli oneri complessivi sempre alla luce dei predetti interessi pubblici, da contemperarsi con il rispetto delle effettive disponibilità di bilancio ex articoli 81 e 97 della Costituzione”;
Richiamato il comma 2 dell’articolo 14 del D.Lgs. n. 201/2022 che stabilisce che ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l’Ente locale e gli altri Enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l’Ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l’Ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati;
Richiamate le Linee Guida per la redazione del PEF relative ai servizi pubblici locali non a rete approvate con Decreto della Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy n. 639 del 31.08.2023;
Dato atto che nelle premesse delle predette Linee Guida viene precisato che il Piano Economico Finanziario è un documento che deve attestare la sostenibilità del progetto e dare conto dell’equilibrio economico e finanziario e che deve mettere in evidenza, così come delineato dal D.Lgs. 201/2022, per tutta la durata dell’affidamento del servizio pubblico locale, “i costi, i ricavi, gli investimenti e i relativi finanziamenti”;
Considerato, inoltre, che nelle citate Linee Guida viene espressamente precisato, in coerenza con le disposizioni di legge, che:
- per gli affidamenti di durata non superiore a 5 anni, considerato che tali gestioni di durata limitata non richiedono, in generale, un particolare sforzo di investimento, non risulta necessaria l’elaborazione del piano economico-finanziario - pur restandone una facoltà per gli Enti - ove ciò non sia già reso obbligatorio da altre disposizioni di legge o da norme di settore;
- sempre per affidamenti di servizio di durata fino a 5 anni, anche nel caso si provveda alla redazione del piano economico finanziario, non vi è obbligo di procedere a un suo aggiornamento su base triennale;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 146 del 27.11.2025 con la quale sono state approvate le tariffe per l’utilizzo degli impianti sportivi comunali per l’anno 2026, che l’Amministrazione intende assumere quale riferimento per la determinazione dei ricavi da utenza previsti nel Piano Economico-Finanziario della concessione del Palazzetto dello Sport, ovvero € 5/ora per i residenti e € 20/ora per i non residenti;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 29/06/2026 avente ad oggetto: “CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT SITO IN SAN MICHELE SALENTINO ALLA VIA TINTORETTO - Approvazione Piano Economico Finanziario e schema di convenzione”;
Tenuto conto che:
- la durata dell’affidamento congrua per garantire al concessionario l’ammortamento degli investimenti a suo carico è pari a cinque (5) anni e che il canone annuo dovuto dallo stesso, in grado di assicurare l’equilibrio economico finanziario della gestione con la conservazione di un margine apprezzabile di profitto per il gestore, è pari ad € 500,00, soggetto annualmente ad adeguamento ISTAT;
- il canone di concessione sopra definito rappresenta l’elemento sul quale verranno effettuate le offerte economiche da parte dei partecipanti alla procedura di gara;
Visti:
- Lo Statuto Comunale,
- La Legge n° 241/90,
- Il D.lgs. n° 267/2000,
- Il D. Lgs. 36/2023;
- il vigente Regolamento comunale per uso e gestione impianti sportivi approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 29/09/2023 e modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 29/07/2025;
Tutto ciò premesso,
RENDE NOTO
Che l’Amministrazione Comunale, in attuazione del principio di sussidiarietà, intende effettuare un’indagine di mercato prodromica alla concessione della gestione in oggetto ai sensi degli artt. 176 e ss. del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. avente il seguente contenuto:
- Categoria del servizio: CPV: 92610000-0 – Servizi di gestione di impianti sportivi;
- R.U.P.: Responsabile del Settore I Affari Generali e Programmazione - Dott. Martino CARRIERI;
- Durata della concessione: anni 5 (cinque) dalla data di sottoscrizione e comunque non oltre il 30 settembre 2031;
- Canone annuo a base di gara: € 500,00 soggetto ad offerta in aumento (IVA esclusa, se dovuta); ai sensi del sottoscrivendo Contratto, il concessionario dovrà corrispondere un canone annuo al Comune di San Michele Salentino per la concessione, come risultante dall’offerta;
- Importo annuo oneri di sicurezza da interferenza (DUVRI): non sono previsti oneri da interferenza;
- Oggetto della concessione: il Comune di San Michele Salentino concede la gestione in via esclusiva, nel rispetto assoluto della destinazione d’uso, del Palazzetto dello Sport comunale sito in San Michele Salentino in Via Tintoretto. Onere del concessionario sarà quello di dotarsi di tutte le licenze, autorizzazioni e concessioni amministrative, ad ogni modo definite e denominate, eventualmente necessarie per lo svolgimento dell’attività sportiva presso il campo in oggetto. Le condizioni della concessione in gestione sono descritte e disciplinate nello schema di convenzione allegato al presente Avviso pubblico.
- Requisiti di idoneità e capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione: possono presentare dichiarazione di interesse i seguenti soggetti:
a) operatori economici di cui all'art. 13, comma 6, allegato I.1 comma 1, lettera l), del D. Lgs. n. 36/2023 nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, (art. 65, comma 1 e 2, del D.lgs. n. 36/2023), che siano in possesso del seguente requisito di idoneità professionale: essere iscritti nel registro delle imprese presso la competente C.C.I.A.A. (ovvero presso i registri professionali dello Stato estero di residenza) per lo svolgimento di attività concernenti la pratica sportiva e/o di ricreazione per il tempo libero.
Gli operatori economici che non siano tenuti all’obbligo di iscrizione presso la C.C.I.A.A. (ovvero presso i registri professionali dello Stato estero di residenza) possono partecipare alla presente gara a condizione che per legge possano svolgere il servizio oggetto di concessione ed il loro statuto preveda il perseguimento di finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e/o del tempo libero.
Rientrano tra i soggetti sopra indicati anche le società ed associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni di discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, le federazioni sportive nazionali.
b) gli operatori economici sopra elencati in possesso del prescritto requisito di idoneità professionale, possono partecipare anche in raggruppamento temporaneo, in consorzio ordinario di concorrenti, in forma di GEIE oppure in aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete. E’ consentita la partecipazione del raggruppamento temporaneo, del consorzio ordinario o delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete o del GEIE, anche se non ancora costituito ai sensi dell’art. 68, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023. In questi casi il requisito di idoneità professionale dovrà essere posseduto dalla sola capogruppo/mandataria.
Non è ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art. 104, co. 4, del D.lgs. n. 36/2023 per soddisfare il requisito di idoneità professionale di cui sopra richiesto per la partecipazione.
La Stazione Appaltante si riserva di richiedere la documentazione a comprova di quanto dichiarato.
I soggetti saranno ammessi unicamente se in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 94 del D.lgs. n. 36/2023 e ss. mm. ii. e qualora nei loro confronti non sussistano ipotesi di divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi della vigente normativa.
Non è ammessa la partecipazione, pena l’esclusione, dei concorrenti che hanno concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e che comunque hanno attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di San Michele Salentino, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di ciascuno di essi nei loro confronti, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego (divieto di contrattare di cui all’art. 53, c. 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001).
8. Numero minimo di operatori ammissibili: la stazione appaltante si riserva la più ampia facoltà di procedere all’aggiudicazione nel caso di una sola offerta; parimenti, si riserva di non procedere all’esperimento di gara, nel caso in cui siano state presentate meno di tre offerte.
9. Criterio di selezione per l’individuazione del soggetto concessionario: verranno ammessi gli operatori economici in possesso dei requisiti sopra indicati, che hanno presentato nel termine regolare dichiarazione di interesse.
Successivamente, le Ditte saranno selezionate in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 108, commi 1 e 2 del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
Sono ammessi alla fase di concessione di servizio i soggetti la cui proposta progettuale risulti non inferiore ad un punteggio complessivo minimo di 60/100.
La Commissione all’uopo nominata dal Comune di San Michele Salentino valuterà le proposte progettuali pervenute a seguito del presente Avviso sulla base dei seguenti punteggi:
| ELEMENTI DI VALUTAZIONE | PUNTEGGIO MASSIMO |
| Offerta tecnica | 80 |
| Offerta economica | 20 |
| TOTALE | 100 |
a) CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
Il progetto tecnico dovrà esplicitare le modalità di svolgimento dei servizi (metodo, procedure ed organizzazione del servizio), essere rispettoso delle prescrizioni del Bando ed esecutivo e, quindi, immediatamente applicabile e realizzabile e dovrà, infine, comprendere le seguenti sottosezioni che saranno valutate attribuendo a ciascuna un sotto punteggio massimo come illustrato:
OFFERTA TECNICA Max 80 punti
Consistente in un progetto “tecnico” dove sono indicate le caratteristiche dettagliate, firmato digitalmente dal legale rappresentante. I punteggi saranno assegnati sulla base dei sotto elencati elementi di valutazione e sub criteri:
| Criterio di valutazione | Dettaglio dei criteri | Modalità attribuzione dei punteggi | Punteggio per voci | Punteggio totale |
| 1.1) Cronoprogramma delle fasi attuative ed entità degli investimenti e delle migliorie da realizzarsi previsti nel corso della concessione. Qualità del progetto e funzionalità rispetto alla fruibilità della struttura. | La Commissione valuterà i progetti alla luce della contestualizzazione degli interventi, con particolare favore di quegli investimenti che generino un maggiore utilizzo e potenziamento delle dotazioni e della struttura (a titolo esemplificativo, interventi sul campo, sulla struttura in generale, adeguamento della struttura qualora qualcosa non funzionasse, etc.) e a quelli che prevedono un miglior inserimento ambientale e che fanno ricorso ad una più efficiente gestione energetica, prevedendo anche l’impiego di sistemi di produzione di energia con fonti alternative. |
20 |
40 |
| 1.2) Piano tariffario e dimostrazione della sostenibilità economica della gestione e degli interventi di manutenzione mediante la produzione di un piano economico finanziario che illustri il dettaglio dei costi, dei ricavi potenziali e dei conseguenti flussi di cassa | La Commissione valuterà il piano tariffario (distinto tra uso continuativo e occasionale), parametrato ai reali costi di gestione, proposto dall’offerente e la congruenza del PEF con gli investimenti proposti. Particolare attenzione sarà dedicata a quei piani economici che prevedono forme di sponsorizzazione e/o partnership debitamente comprovati (lettere di impegno a sponsorizzazioni, contratti in essere con sponsor, etc.) |
10 | ||
| 1.3) Migliore programmazione nella gestione con riferimento alle modalità di svolgimento dei servizi all’interno dell’impianto (pulizia, custodia, manutenzione, attività amministrativa, etc.) e alle figure professionali ivi addette e/o disponibili per il loro svolgimento di tali attività. | La Commissione, nell’attribuzione del punteggio, valuterà le ore di apertura dell’impianto al pubblico, le modalità di svolgimento del servizio di guardiania, di custodia e di pulizia dell’impianto e i curricula dei volontari/operatori addetti alle manutenzioni. |
5 | ||
| 1.4) Tipologia e frequenza delle manutenzioni ordinarie presentata con una relazione corredata di un cronoprogramma. | La Commissione nell’attribuzione del punteggio valuterà la frequenza e la tipologia degli interventi di manutenzioni programmata. |
5 | ||
| 2. Progetto sportivo | 2.1) Il progetto dovrà illustrare le attività di valorizzazione e promozione dello sport come strumento di educazione, formazione del personale e coesione sociale, attraverso un utilizzo equo e diffuso dell’ impianto da parte della cittadinanza. Proposta di gestione e programmazione di attività polisportive presso l’impianto sportivo | Saranno valutate le proposte progettuali finalizzate alla promozione e allo sviluppo di attività polisportive, con particolare riferimento a:
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15 |
25 |
| 2.2) Esperienza nella gestione di impianti similari nell’ultimo triennio | La Commissione valuterà l’esperienza (documentata) maturata nella gestione di impianti sportivi, tenendo conto della tipologia e della durata della gestione. |
10 | ||
| 3. Territorialità e rete | 3.1) Promozione e valorizzazione delle reti territoriali | La Commissione valuterà i progetti che sapranno promuovere la collaborazione tra associazioni e/o società sportive operanti sul territorio, anche mediante forme associate di gestione ovvero progetti, proposte, iniziative e/o programmi di collaborazione. L’offerente potrà anche collaborare con i Servizi Sociali ed educativi del Comune di San Michele Salentino per favorire programmi di reinserimento, sostegno, recupero sociale o altre azioni positive a favore di ragazzi, anziani, disabili e adulti e di soggetti con situazioni sociali ed economiche di indigenza, comprovati mediante lettere di partenariato da prodursi in sede di gara. |
15 |
15 |
Al fine di rendere omogenea l’attribuzione dei punteggi agli elementi da valutare, il singolo commissario procederà ad assegnare per gli elementi di valutazione sopraindicati un giudizio tra quelli sotto riportati, al quale corrisponde il rispettivo coefficiente:
| GIUDIZIO | COEFFICIENTE | DESCRIZIONE |
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INADEGUATO |
0,00 | Questa valutazione si applica quando la proposta è inadeguata rispetto a quanto richiesto dalla stazione appaltante ovvero presenta una non rispondenza alle aspettative della stazione appaltante. Questa valutazione si applica anche nel caso di assenza di elementi certi per la determinazione del punteggio. |
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SCARSO |
0,20 | Trattazione insufficiente e/o descrizioni lacunose che denotano scarsa rispondenza della proposta rispetto al tema costituente il parametro oggetto di valutazione e rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell’arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante non risultano chiari, e/o non trovano dimostrazione analitica o, comunque, non appaiono particolarmente significativi. |
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SUFFICIENTE |
0,40 | Trattazione sintetica e/o che presenta alcune lacune, e/o non del tutto rispondente o adeguata alle esigenze della Stazione appaltante contraddistinta da una sufficiente efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente il parametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell’arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante non risultano completamente chiari, in massima parte analitici ma comunque relativamente significativi. |
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DISCRETO |
0,60 | Trattazione completa ma appena esauriente o, pur esauriente, non del tutto completa, rispetto alle esigenze della Stazione appaltante contraddistinta da una discreta efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente il parametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell’arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano abbastanza chiari, in massima parte analitici ma comunque significativi. |
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OTTIMO |
0,80 | Trattazione completa dei temi richiesti, con buona rispondenza degli elementi costitutivi dell’offerta alle esigenze della Stazione appaltante e buona efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente il parametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell’arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano chiari, analitici e significativi |
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ECCELLENTE |
1,00 | Il parametro preso in esame viene giudicato eccellente. Risulta del tutto aderente alle aspettative della S.A. e alle potenzialità medie di riferimento operanti sul mercato. La presentazione è più che esaustiva ed ogni punto di interesse viene illustrato con puntualità e dovizia di particolari utili ed efficaci in rapporto alla natura del parametro considerato. Le relazioni illustrano con efficacia le potenzialità dell’operatore economico candidato ed evidenziano le eccellenti caratteristiche di offerta prestazionale. |
Attribuito il punteggio come indicato sopra a ciascun operatore, la Commissione calcola la media (VFDj) dei coefficienti attribuiti (VDj) da ciascuno dei componenti della Commissione in relazione al sub criterio discrezionale in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo:
VFDj = MEDIA(VDj)
Dove:
VFDj = coefficiente che cambia per ciascun sub-criterio discrezionale e derivante dalla media dei coefficienti discrezionali assegnati dalla Commissione all’operatore i-esimo a seguito della valutazione di ciascun Sub-criterio discrezionale presente nell’Avviso.
VDj = coefficiente (da 0,00 a 1,00) attribuito da ciascuno dei componenti della Commissione a seguito della valutazione di ciascun sub-criterio discrezionale presente nell’Avviso.
Una volta calcolata la media VFDj di ciascun sub-criterio discrezionale dell’operatore i-esimo, la Commissione procederà a ricavare il punteggio di ciascun sub-criterio discrezionale moltiplicando VFDj dell’operatore i-esimo per il punteggio massimo attribuibile cad. sub criterio discrezionale mediante la seguente formula:
PDji= VFDi*PmaxSub-CDz
Ove
PDji = punteggio attribuito al concorrente i-esimo relativamente a ciascun sub criterio discrezionale derivante dalla moltiplicazione dei VFDi di ciascun sub-criterio discrezionale;
VFDi = coefficiente che cambia per ciascun sub-criterio discrezionale e derivante dalla media dei coefficienti discrezionali assegnati dalla Commissione all’operatore i-esimo a seguito della valutazione di ciascun Sub-criterio discrezionale presente nell’Avviso
PmaxSub-CDz = massimo punteggio discrezionale assegnabile ai sub-criteri 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 3.1
Una volta calcolati i punteggi PDJ dei sub-criteri discrezionali (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 3.1) la commissione effettua la somma di tutti i punteggi stessi per ottenere il punteggio tecnico totale del concorrente -iesimo PT:
PT= PD1.1+PD1.2+PD1.3+PD1.4+PD2.1+PD2.2+PD3.1
b) METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA
| Criterio di valutazione |
Dettaglio dei criteri | Modalità attribuzione dei punteggi | Punteggio per voce | Punteggio totale |
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1. Offerta economica |
Maggior canone concessorio annuale offerto | La Commissione attribuirà il punteggio maggiore all’offerente che offrirà il maggior canone concessorio e, proporzionalmente, un punteggio inferiore agli altri offerenti secondo la seguente formula:
P= Pmax*Coff/Cmax
Ove: P= punteggio da attribuire Pmax= punteggio massimo attribuibile Coff= canone offerto da valutare Cmax= canone offerto maggiore |
20 |
20 |
I punteggi verranno considerati con al massimo due cifre decimali, arrotondando l’eventuale terza cifra decimale all’unità superiore se uguale o maggiore di cinque e all’unità inferiore se minore di cinque.
c) METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI
L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata dal punteggio complessivo “P. Totale” più alto, ottenuto sommando il punteggio relativo al criterio di valutazione tecnica (PT) e il punteggio relativo al criterio di valutazione economica (VA):
P. Totale = PT + VA
La concessione sarà aggiudicata al proponente che avrà presentato l’offerta che otterrà il punteggio più elevato su un totale di 100/100 (100 su 100) punti.
In caso di parità di punteggio, la concessione verrà aggiudicata al concorrente che avrà ottenuto il punteggio più elevato nell’offerta tecnica; in caso di ulteriore parità, prevarrà il concorrente che avrà ottenuto il punteggio più elevato nella componente dell’offerta tecnica relativa al criterio 2 – Progetto sportivo; in caso di ulteriore parità, si procederà a sorteggio.
10. Modalita’ di presentazione dell’offerta
Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti minimi di partecipazione sopra richiesti, dovranno far pervenire, perentoriamente entro il giorno Lunedì 24 Agosto 2026 alle ore 09:00, pena esclusione, la loro offerta tramite invio alla casella di Posta Elettronica Certificata: segreteria.comune.sanmichelesal.br@pec.rupar.puglia.it .
All’offerta, sottoscritta obbligatoriamente, pena l’esclusione dell’operatore, mediante firma digitale o firma elettronica qualificata dal legale rappresentante del soggetto ovvero dai legali rappresentanti dei soggetti riuniti, dovrà essere allegata una fotocopia non autenticata di un documento di identità del/i sottoscrittore/i (art. 38, comma 3, D.P.R. n. 445/2000).
Si sottolinea che eventuali istanze pervenute successivamente alla scadenza del termine assegnato saranno ritenute irricevibili.
E’ in facoltà del soggetto allegare la documentazione a comprova del possesso del requisito minimo per la partecipazione, in originale o copia conforme.
Per informazioni è possibile rivolgersi al Settore I Affari Generali e Programmazione – Servizio Sport del Comune San Michele Salentino, Via Pascoli n° 1, Dott. Martino Carrieri, o al seguente recapito telefonico 0831/966026.
San Michele Salentino, lì 30.07.2026
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Martino Carrieri